Medici e professionisti delle attività sanitarie che intendano effettuare la pubblicità della l oro attività a mezzo targhe e inserzioni, nessitano dell'autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente.
Esposizione targhe sanitarie o pubblicazione inserzioni sanitarie
La domanda deve essere presentata 30 giorni in anticipio rispetto l'inizio dell'attività, consegnando il modulo allegato, debitamente compilato e completo degli altri allegati richiesti, all'Ufficio Protocollo da lunedì a venerdì ore 09.00 -13.00, ovvero trasmesso via pec all'indirizzo sandigliano@pec.ptbiellese.it .
Per la gestione totalmente telematica degli atti, occorre allegare anche l'autodichiarazione di assolvimento del bollo con applicate ed annullate due marche da bollo da Euro 16.00 (slvo specifica esenzione di legge).
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'Ordine o Collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario.
L'Ordine o Collegio professionale trasmette la domanda al Sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.
Ai fini del rilascio del nulla osta, l'Ordine o Collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni vigenti, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.
Le autorizzazioni sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicita’.
Nulla Osta Ordine o Collegio di appartenenza.
Autorizzazione alla esposizione di Targa Sanitaria ovvero alla effettuazione di inserzioni pubblicitarie.
La domanda deve essere presentata 30 giorni in anticipio rispetto l'inizio dell'attività.
Legge 5 febbraio 1992 n. 175 e successive modificazioni
(Legge 26/02/1999 n. 42 – art.3 e Legge 14/10/1999 n. 362)