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Pubblicità fonica

Servizio Attivo
La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interese, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

La pubblicità fonica è soggetta ad imposta.


A chi è rivolto

A chiunque intenda effettuare forme di pubblicità fonica.

Descrizione

La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interese, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

La pubblicità fonica è soggetta ad imposta.

Come fare

La domanda deve essere presentata 30 giorni in anticipio rispetto l'inizio dell'attività, consegnando il modulo allegato, debitamente compilato e completo degli altri allegati richiesti, all'Ufficio Protocollo da lunedì a venerdì ore 09.00 -13.00, ovvero trasmesso via pec all'indirizzo sandigliano@pec.ptbiellese.it  .
Per la gestione totalmente telematica degli atti,  occorre allegare anche l'autodichiarazione di assolvimento del bollo con applicate ed  annullate due marche da bollo da Euro 16.00. 

Cosa serve

Corrispondere preventivamente l'importo dovuto quale imposta comunale sulla pubblicità e  detenere
a bordo del  veicolo la relativa ricevuta di versamento a disposizione degli organi di controllo;

Cosa si ottiene

Autorizzazione alla effettuazione di Pubblicità Fonica

Tempi e scadenze

Da presentarsi almeno 30gg prima dell'effettuazione dell'attività.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio

Riferimenti Normativi

artt. 23/8 e 155 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di Esecuzione.

Riferimenti Normativi Locali

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzzione o esposizione publcitaria.

Condizioni di servizio

La pubblicità fonica può essere effettuata limitatamente ai giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 19.00, soffermandosi in punti fissi, senza intralciare la circolazione pedonale e
veicolare;
Occorre mantenere il volume dei suoni moderato, in modo tale da non turbare la quiete pubblica;
Non effettuare pubblicità fonica nei pressi di luoghi di culto, scuole, case di riposo, altre collettività e
nei pressi di altre fonti sonore.

Documenti allegati

Contatti

Argomenti:Pagina aggiornata il 20/11/2023


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