Descrizione
Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai
sensi dell’articolo 4 della L.R. 15/2018
a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti
dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo
potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far
brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o
apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi,
lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni
altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello
spazio.
8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le
prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti
dall'articolo 10 della l. 353/2000.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000
nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, e
dall’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della
qualità dell’aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139
nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della
biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.
Sanzioni
1. Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di
cui all’articolo 10, comma 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di
euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
2. Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7,
comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della l. 353/2000.
3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale).
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Ultimo aggiornamento
08/07/2026 07:52