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Stato di MASSIMA PERICOLOSITA' per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Piemonte

Divieto di abbruciamento e combustione di sfalci vegetali e agricoli con decorrenza 08/07/2026 e fino a dichiarazione di fine emergenza.
Data:
Mercoledì, 08 Luglio 2026 (ore 08:00)
Stato di MASSIMA PERICOLOSITA' per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Piemonte

Descrizione

Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai
sensi dell’articolo 4 della L.R. 15/2018
a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4; 
b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti
dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo
potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far
brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o
apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi,
lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni
altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello
spazio.
8. Nei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi restano in ogni caso immutati i vincoli e le
prescrizioni stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'evento ed i divieti previsti
dall'articolo 10 della l. 353/2000.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000
nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, e
dall’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della
qualità dell’aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139
nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della
biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

Sanzioni
1. Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di
cui all’articolo 10, comma 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di
euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
2. Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7,
comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della l. 353/2000.
3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale).

Documenti allegati

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

08/07/2026 07:52




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