La "dichiarazione di ospitalità" (art. 7 D.lgs 286/98) deve essere compilata e presentata per iscritto al Comune nei seguenti casi:
•quando si ospita un cittadino extracomunitario o apolide, anche se parente o affine, ed anche se minore, presso la propria abitazione o presso un immobile nel quale si ha temporanea dimora;
•quando si cede in proprietà, affitto, comodato o altro titolo di godimento, di un bene immobile a un cittadino extracomunitario.
Queste norme non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998 n°40.
Dichiarazione di ospitalità di cittadino extracomunitario o apolide
La segnalazione deve essere presentata in forma cartacea, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o altra forma di trasmissione digitale certificata, al Comune competente entro le 48 ore dall’avvenuta consegna dei locali ovvero dall'avvenuta ospitalità del cittadino extracomunitario.
copia carta di identità del dichiarante (o titolo di soggiorno se cittadino straniero)
copia delle pagine del passaporto della persona ospitata contenenti il visto di ingresso (se previsto) e i timbri della frontiera.
Copia protocollata per ricevuta di presentazione.
da presentare entro le 48 ore dall’avvenuta ospitalià o consegna dei locali.
Art. 3 D.Lgs. 23/2011
Art. 12 del D.L. 12/78
Art. 7 del T.U. Immigrazione