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Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio


DescrizioneSezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 2 del d.lgs. 33/2013.



Riferimenti normativi


D.lgs. 33/2013 art. 29


 


 



 


L’articolo 18-bis del D.Lgs. 118/2011 prevede che Regioni, enti locali e i loro organismi strumentali adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
In attuazione di detto articolo, sono stati emanati due decreti, del Ministero dell’economia e delle Finanze (decreto del 9 dicembre 2015, pubblicato nella GU n.296 del 21-12- 2015 - Suppl. Ordinario n. 68) e del Ministero dell’interno (decreto del 22 dicembre 2015).
Il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi strumentali entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione.


Gli enti locali adottano il piano degli indicatori a decorrere dall’esercizio 2016. Le prime applicazioni del decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019.




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