ORDINANZA SINDACALE INERENTE L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI PREVISTE A PARTIRE DAL 1 MARZO 2021.
ordinanza n. 1 del 10/03/2021
ESTRATTO
OGGETTO:
REGIONE PIEMONTE
PIANO D'INTERVENTO OPERATIVO, INERENTE LE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA: LIMITAZIONI STRAORDINARIE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE TEMPORANEE ED OMOGENEE DA ADOTTARSI IN CASO DI SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI.
APPLICAZIONE DELLE MISURE DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI PREVISTE A PARTIRE DAL 1 MARZO 2021
(testo integrale allegato a fondo pagina)
IL SINDACO
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ORDINA
Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:
1. Limitazioni strutturali
A partire dal 1 marzo 2021 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:
1.1 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
1.2 divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall’1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;
2. Limitazioni temporanee
Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” e in conformità alle deliberazioni della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 1 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022:
2.1 Allerta di 1° Livello - colore “ARANCIO”:
2.1.1 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
2.1.2 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
2.1.3 introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;
2.1.4 divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:
- distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
- iniezione profonda (solchi chiusi);
- sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
· spandimento a raso in strisce;
· spandimento con scarificazione.
2.1.5 divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al d.lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione;
2.1.6 potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami.
2.2 Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”
Si applicano i provvedimenti indicati al precedente punto 2.1
L’attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo.
COMUNICA
che le misure temporanee entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo (stabilito nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. L’indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:
- sito internet di ARPA Piemonte: http://www.arpa.piemonte.gov.it/
- sito internet Sistema Piemonte : http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/srqa/consultadati.shtml
AVVERTE
Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.
Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge:
ai sensi dell’art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 relativamente agli altri provvedimenti;
INCARICA
Tutte le Forze di Polizia e qualunque Organo incaricato alla vigilanza sulle materie trattate, alla verifica dell’ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza.
INFORMA
Che ai sensi dell’art. 3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.
Che la presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni precedente ordinanza e ogni altra disposizione emanata afferente le materie trattate in contrasto con il presente provvedimento.
DISPONE
ll presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo.
IL SINDACO
Mauro MASIERO