BONUS BEBE
(Legge Finanziaria n. 266 del 23 dicembre 2005 commi 330, 331, 332, 333 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/05).
BONUS DI 1000 EURO:
- per ogni figlio nato secondo o ulteriore per ordine di nascita, o adottato nell'anno 2006.
REQUISITI
Ha diritto alla riscossione dell'assegno la persona che:
- esercita la potestà sui figli, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di minori
- è cittadino italiano o comunitario
- è residente in Italia
- appartiene a un nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a 50.000 (per i nati nel 2006 è quello del 2005).
Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. ("Art.1 : [
] concorrono i redditi complessivi, riferiti all'anno precedente, posseduti dai singoli componenti il nucleo familiare; del nucleo fanno parte, oltre ai familiari a carico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e successive modificazioni e integrazioni, in ogni caso il coniuge purché non legalmente ed effettivamente separato.)
IL REQUISITO DEL REDDITO DEVE ESSERE AUTOCERTIFICATO
DA CHI ESERCITA LA POTESTÀ SUI FIGLI
.
MODALITÀ DI INFORMAZIONE E RISCOSSIONE
PER L' ANNO 2006 LA COMUNICAZIONE PERVIENE ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI NASCITA O DI ADOZIONE, PREVIA VERIFICA DELL'ORDINE DI NASCITA.
La comunicazione reca in calce prestampata la formula ai fini dell'autocertificazione riguardo alla condizione del reddito. Essa va compilata e sottoscritta all'atto della riscossione dell'assegno.
Per l'attuazione delle disposizioni relative all'erogazione del "bonus", il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro - si avvale della Società SOGEI Spa.